Art. 5.

      1. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile copre tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di validità della stessa polizza.
      2. La polizza di cui al comma 1 non copre i sinistri accaduti durante il periodo di validità della stessa polizza per i quali le richieste di risarcimento danni sono state avanzate dopo la scadenza di tale periodo.